I debiti verso l'INPS non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 14, D.Lgs n. 472/1997, posto che detto articolo attiene esclusivamente ai profili di responsabilità patrimoniale, tra cedente e cessionario d'azienda, per i debiti del cedente verso l'Erario.
Ciò detto, si rileva che, secondo l'interpretazione resa dell'INPS, i debiti che sussistono nei confronti di detto istituto rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 2112 c.c., con conseguente responsabilità patrimoniale del cessionario d'azienda, in solido con il cedente, anche nel caso in cui detti debiti non risultassero dalle scritture contabili del cedente.
Tale impostazione non è tuttavia accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza assolutamente prevalente (con la conseugenza che ai debiti verso l'INPS non deve intendersi applicabile la speciale disciplina prevista dall'art. 2112 c.c. in relazione ai debiti verso il personale dipendente), con la conseguenza che, operando il solo disposto dell'art. 2560 c.c., il cessionario d'azienda risponde in solido con il cedente, per i debiti aziendali maturati in capo ad esso verso l'INPS, solo nella misura in cui detti debiti risultavano dalle scritture contabili del cedente alla data di compravendita dell'azienda.
Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2560 c.c., il cessionario dell'azienda risponde in solido con il cedente per tutti i debiti relativi all'azienda compravenduta che emergono dalle scritture contabili obbligatorie del cedente. Ne consegue che, ove una passività aziendale, risultante dai libri contabili del cedente, venga mantenuta in capo ad esso (ossia non venga trasferita in capo al cessionario unitamente al complesso aziendale cui afferisce), il cessionario risulta ineludibilmente obbligato in solido con il cedente nei confronti del terzo creditore.
Gennaio 2007
risposta a cura di: Enrico Zanetti
Fonte: Esperto Lavoro - Casi e Soluzioni - Ipsoa Editore